ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO.
È costituito un organismo di ricerca finalizzato allo sviluppo scientifico e tecnologico denominato "CONSORZIO ITALIANO PER LA RICERCA IN MEDICINA (C.I.R.M.)".
Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili agli Enti consorziati.
Al Consorzio potranno essere ammessi, in aggiunta ai partecipanti indicati nel successivo art. 5, ulteriori soci, previa deliberazione dell'Assemblea Generale di cui al successivo art. 14, che determinerà altresì l'ammontare una tantum dei versamenti al fondo consortile dell'Ente ammesso.
Al consorzio potranno essere altresì ammessi, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo (ATS), ulteriori partecipanti come previsto nei successivi art. 5 e 9.
Art. 2 - SEDE
La sede legale del C.I.R.M. è stabilita in Milano.
Ulteriori sedi secondarie potranno essere costituite previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui alla lett. g) del successivo art. 15.
Art. 3 - SCOPI
Il C.I.R.M. persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e/o esercitare la ricerca biologica, medica, sanitaria non medica, socioeconomica e biostatistica, sia direttamente che coordinando l'attività dei consorziati in funzione delle esigenze derivanti dalle diverse fasce d'età, con attenzione anche per lo sviluppo delle biotecnologie e tecnologie informatiche, e per l'organizzazione dei servizi;
b) promuovere e/o gestire servizi di ricerca;
c) organizzare congressi, simposi, corsi di studio ed iniziative a carattere nazionale;
d) esercitare attività di formazione professionale ed di educazione permanente, ivi comprese le tecnologie di formazione a distanza, ed altre attività connesse, in campi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- corsi di base, di qualificazione e riqualificazione;
- corsi di specializzazione e di aggiornamento;
- corsi F.S.E. e programmi di formazione UE;
- corsi speciali effettuati in accordo o collaborazione con Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
- corsi richiesti da Enti consorziati e da terzi;
- assistenza tecnico scientifica ad Enti Pubblici e Privati in materia di, management, formazione e informazione.
- Istituzione di scuole di aggiornamento professionali
- Iniziative ed attività editoriali (esclusa la stampa di quotidiani).
e) promuovere lo scambio di informazioni con organismi similari in Italia ed all'Estero e sviluppare la ricerca nella "scienza e tecnologia" nell'ambito della cooperazione nazionale, Europea e internazionale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti ed adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano ricadere e/o coinvolgere i singoli partecipanti al Consorzio e la rispettiva responsabilità patrimoniale oltre i limiti della quota di partecipazione.
E' fatta salva l'eventualità di diverse e specifiche pattuizioni nelle materie e/o oggetti di cui sopra, da stipularsi tra il Consorzio ed uno o più soggetti consorziati.
Art. 4 - DURATA DEL CONSORZIO.
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata prima di detta scadenza. I consorziati, tuttavia si obbligano fin da ora a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle operazioni programmate se comportanti adempimenti ed oneri assunti dal Consorzio, che eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista e/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate.
Art. 5 - PARTECIPANTI AL CONSORZIO E FONDO CONSORTILE.
L'associazione al Consorzio è aperta agli Istituti e a Centri di ricerca autonomi e/o appartenenti ad enti pubblici o privati, alle società, alle istituzioni Scientifiche le cui finalità coincidano con quelle del Consorzio stesso.
Il fondo consortile è costituito dall'ammontare una tantum delle quote di partecipazione versate da ciascuno dei Soci all'atto dell'ingresso nel Consorzio, nonché da eventuali contributi in conto capitale versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
L'ammontare della quota da versare da parte di ogni nuovo Socio è pari a quella in atto al momento dell'ammissione.
L'ammontare del fondo potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea adottata all'unanimità dei consorziati.
Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Nel caso questo comporti una depauperazione del fondo comunque non superiore all'ammontare del fondo stesso, l'assemblea stabilirà le modalità e i termini di un suo eventuale reintegro, fermo restante il principio che la responsabilità dei Soci nei confronti dei terzi non può superare l'entità della loro quota di partecipazione al Consorzio.
Al consorzio potranno essere altresì ammessi, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo (ATS), ulteriori partecipanti come previsto nel precedente art. 1 e nel successivo art. 9. Il contributo di partecipazione dei Partner Associati sarà determinato, in occasione della ammissione di ciascuno di essi, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
Art. 6 - RISULTATI DI GESTIONE.
L'attività del Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività del Consorzio per finalità di carattere scientifico.
Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE.
L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.
I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento da adottare entro 6 mesi.
Fermi i conferimenti di cui all'art. 5, ciascun partecipante, sulla base di specifiche convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze scientifiche, le capacità professionali e le attività, i locali, le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali di attività.
Art. 9 - NUOVE ADESIONI
Le eventuali richieste di adesione al consorzio come Soci, dovranno essere approvate, con la maggioranza dei due terzi, dall'Assemblea Generale in base alle modalità stabilite dallo statuto. Le quote consortili saranno quelle in vigore, fatte salve eventuali modifiche, contestuali, stabilite per tutti i Soci. Per il raggiungimento di specifici obiettivi nei vari settori di cui all' art. 3, gli Istituti, Enti, Ditte e Società di cui all'ultimo comma degli art. 1 e 5, possono chiedere di aderire al Consorzio in qualità di Partner Associati per associazioni temporanee di scopo (ATS),. La ammissione al Consorzio, deliberata dal Consiglio di amministrazione con maggioranza dei due terzi, su proposta motivata del Direttore Generale, che indicherà anche la durata della partecipazione, si attua con domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, che determinerà le modalità di accesso, gli obblighi, i diritti, il recesso, la esclusione, nonché il contributo annuale di partecipazione. I Rappresentanti di detti Partner Associati non diventeranno componenti dell'Assemblea Generale, non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione e non entreranno di diritto nel Comitato-Tecnico Scientifico.
Art. 10 - RECESSO.
I consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, motivando le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sua sede legale.
Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, nei limiti stabiliti in precedenza, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.
Art. 11 - ESCLUSIONE DAL CONSORZIO.
L'assemblea generale decide con voto unanime degli altri soci l'esclusione del soggetto consorziato per i seguenti motivi:
a) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, ivi compreso il mancato versamento delle quote consortili; in caso di inosservanza non grave, invece, al consorziato inadempiente sarà applicata la sanzione del richiamo scritto;
b) estinzione, a qualunque titolo dovuta, dell'Ente Consorziato;
c) apertura delle procedure di liquidazione dell'Ente Consorziato.
Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio o dal Direttore Generale dello stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.
L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato di tale raccomandata.
Il socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal medesimo ai sensi del 1. Comma lett.a) del presente articolo nei limiti della quota di partecipazione.
A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del consorzio o di terzi nei limiti stabiliti in precedenza e che risultino pendenti alla data da cui producono effetti il recesso o l'esclusione.
La quota del fondo consortile eventualmente versata dal socio receduto o escluso verrà destinata a specifico fondo di riserva.
Art. 12 - ORGANI CONSORTILI.
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Generale
b) il Presidente
c) il Vice-Presidente
d) il Consiglio di Amministrazione
e) il Direttore Generale
f) il Comitato Tecnico-Scientifico
g) il Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 13 - L'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è composta da:
un rappresentante per ciascun socio Consorziato, che dovrà essere il legale rappresentante dell'Istituto o un suo delegato munito di regolare delega scritta conferita caso per caso L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.
L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso i richiedenti dovranno motivare la loro richiesta ed indicare esattamente gli argomenti che intendono sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o fax, da inviare presso la sede di ciascun ente consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.
Ogni Consorziato deve comunicare per iscritto alla Segreteria del Consorzio l'indirizzo ove spedire le convocazioni e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò, e comunque, in caso di irreperibilità, il consorziato si intenderà domiciliato presso la sede del Consorzio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.
Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di suo impedimento, da uno tra i consorziati nominato dagli intervenuti presenti.
Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, il rappresentante di ciascun ente consorziato può delegare altro rappresentante.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio.
Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza.
Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
Le votazioni hanno luogo in modo palese per appello nominale.
Sarà adottato lo scrutinio segreto solo quando si voti su deliberazioni riguardanti persone.
Il verbale di ogni Assemblea, firmato da chi la presiede e dal Segretario, è inviato in copia a tutti i consorziati.
L'eventuale compenso per la partecipazione del rappresentante del socio consorziato all'Assemblea Generale verrà definito dal regolamento.
Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE.
Sono di competenza dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria ed a maggioranza assoluta le delibere in merito a:
a)la nomina, ordinariamente, ma non necessariamente nell'ambito del proprio seno, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente del Consorzio; tali cariche hanno durata triennale;
b) la determinazione delle quote di partecipazione dei soci;
c) l'approvazione, entro il 30 aprile, del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività del Consorzio;
d) la nomina dei Revisori Contabili ai sensi del successivo articolo venti;
e) la ratifica dell'apertura di uffici e sedi secondarie;
f) su quegli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorchè rientrante nelle materie di propria competenza.
Sono di competenza dell'Assemblea Generale, con delibere adottate con la maggioranza qualificata prevista per le singole ipotesi:
g) l'approvazione, con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio del Regolamento del Consorzio da adottare entro sei mesi;
h) l'ammissione e l'esclusione dal Consorzio dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio.
i) le modifiche statutarie, con il consenso di tutti i consorziati, fatta eccezione per la proroga della durata che potrà essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio;
l) lo scioglimento anticipato del Consorzio con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio.
Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 membri, ivi inclusi il Presidente e il Vice-Presidente, nominati dall'Assemblea Generale, scelti in sede di primo rinnovo del Consiglio stesso tra i rappresentanti dei soci.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea Generale prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i membro/i, nel rispetto delle designazioni di cui al 1. comma, salvo ratifica della cooptazione da parte dell'Assemblea nella prima adunanza successiva.
Il Consiglio di Amministrazione provvede:
a) alla nomina o revoca del Direttore Generale ed a definire le deleghe allo stesso attribuite;
b) a nominare il Comitato Tecnico-Scientifico di concerto con il Direttore Generale;
c) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
d) a vigilare sull'osservanza dello Statuto;
e) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza dell'Assemblea e del Presidente;
f) a redigere la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria da allegare al conto consuntivo;
g) all'istituzione di sedi secondarie del Consorzio;
h) a proporre all'Assemblea Generale l'ammissione e l'esclusione di consorziati;
i) a deliberare, per il raggiungimento di specifici obiettivi, su proposta del Direttore Generale, sulla ammissione al Consorzio degli Istituti, Enti , Ditte e Società come previsto all'ultimo comma degli art 1 e 5, in qualità di Partner Associati, determinandone le modalità e contributi come espressamente previsto all'art. 9;
l) a deliberare l'assunzione del personale e a ratificare il conferimento di incarichi e la determinazione dei compensi stabiliti dal Direttore Generale secondo la normativa vigente in materia;
m) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dal Regolamento consortile.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce, di regola, almeno una volta ogni sei mesi e, inoltre, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure lo richiedano non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Ogni impegno di spesa che non trovi copertura nei fondi disponibili del Consorzio, compreso il fondo consortile, deve previamente essere deliberato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno, entro i quindici giorni successivi e, in tal sede, è sufficiente un quorum deliberativo pari ai tre quinti dei componenti.
Il consorziato dissenziente ha comunque facoltà di recesso, così come previsto dallo Statuto, fermo restando che in tal caso il predetto consorziato non sarà tenuto a dare esecuzione alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.
Il compenso per la partecipazione dei Membri al Consiglio di Amministrazione verrà definito dal regolamento.
Art. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO.
Il Presidente rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con Autorità, Enti consorziati e terzi privati.
Il presidente provvede:
a) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, curandone le convocazioni e fissandone l'ordine del giorno;
b) a presentare all'Assemblea il conto consuntivo, la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
c) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;
d)a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
L'eventuale compenso per le cariche di Presidente e Vice-Presidente verrà definito dal regolamento.
Art. 17 - IL DIRETTORE GENERALE.
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di esperti con specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio. Dura in carica cinque anni.
Il Direttore Generale provvede:
a) a promuovere, dirigere e coordinare tutta l'attività di competenza del Consorzio, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, cui rende conto dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;
b) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi Consortili partecipando, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione ed a curare la redazione dei verbali delle relative sedute;
c) a redigere il bilancio consuntivo;
d) a convocare il Comitato Tecnico Scientifico;
e) a conferire incarichi di Advisor in settori di particolare rilevanza per il Consorzio.
f) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto, dal Regolamento Consortile e dal Consiglio di Amministrazione.
Al Direttore Generale spetta un compenso che è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea Generale e resta in carica per un triennio.
L'Assemblea provvede a nominare altresì due revisori contabili supplenti.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I membri del Collegio sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88.
Qualora per decesso, per dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei revisori effettivi, le sue funzioni saranno svolte dal revisore supplente più anziano d'età sino al rinnovo delle cariche sociali.
Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di cui agli art. 2403 ss. C.C.
Il compenso ai Membri del Collegio dei Revisori verrà definito dal regolamento.
Art. 19 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.
Il Comitato è organo consultivo del Presidente e del Direttore Generale.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a dieci nominati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti di reputazione tecnico-scientifica internazionalmente riconosciuta, la maggioranza dei quali sia costituita da membri interni agli enti consorziati.
Detto Comitato dura in carica tre anni ed elegge nel proprio seno il Presidente.
In caso di dimissioni di uno o più membri nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla relativa sostituzione. La sostituzione è obbligatoria qualora il Comitato Tecnico Scientifico risulti composto da meno di cinque membri.
Al Comitato Tecnico Scientifico spetta altresì il compito di effettuare proposte nei confronti del Presidente e del Direttore Generale in tutte le materie a valenza tecnico scientifica oggetto dell'attività consortile.
Alle sedute del Comitato possono intervenire il Presidente del Consorzio ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di intervento nelle discussioni ma senza diritto di voto.
Un componente del Comitato Tecnico-Scientifico funge da Segretario del Comitato Tecnico Scientifico, con le stesse facoltà previste per i soggetti di cui al comma precedente.
Il Comitato può essere convocato dal suo Presidente, oltre che dal Direttore Generale del Consorzio.
L'eventuale compenso ai Membri del Comitato Tecnico Scientifico verrà definita dal regolamento.
Art. 20 - LIBRI CONSORTILI.
Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, il Consorzio deve tenere:
a) i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
b) il libro delle adunanze del Comitato Tecnico Scientifico;
c) il libro delle riunioni del Collegio dei revisori.
Art. 21 - PATTI SUCCESSIVI.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio si potrà associare in qualsiasi forma con altri Enti o Società e/o raggruppamenti temporanei d'impresa per stipulare con gli stessi convenzioni o accordi.
Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.
Il Consorzio si scioglie:
- per decorso del termine di durata;
- per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.
Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, a devolvere in base alle decisioni dell'Assemblea Generale i residui del fondo consortile per scopi di ricerca.
Art. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e gli associati, nonché tra gli associati in relazione all'attività consortile è quello in cui ha sede legale il Consorzio.
Art. 24 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Consorzi.